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DATA PROTECTION OFFICER (DPO): CHI È? IN QUALI CASI È PREVISTO?

Il DPO è una nuova figura professionale introdotta dalla Legislazione Europea, quale responsabile della sicurezza e della protezione dei dati trattati dall’azienda. 

Il Regolamento (UE) 2016/679 ha previsto l’introduzione del Data Protection Officer (DPO), ovvero il Responsabile della Sicurezza dei Dati.


Il DPO è un professionista con conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dati.

L'introduzione del DPO non è una novità assoluta nel panorama legislativo europeo: nonostante nessuna legge comunitaria avesse mai previsto prima d'ora l'obbligatorietà di tale figura professionale, numerosi Stati dell'Unione l'avevano già ufficializzata recependo la direttiva 95/46/CE. In Italia, tuttavia, il Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003) non ha istituito il responsabile della protezione dati, motivo per cui è ora necessario introdurre tale nuova figura professionale seguendo non solo i dettami del Regolamento UE, ma anche considerando il contesto legislativo nazionale. 


Quali sono i compiti del DPO:

Il Data Protection Officer avrà il compito di:

  • Informare e consigliare il titolare (o il responsabile del trattamento) in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati;
  • Verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento da parte del titolare.

Egli inoltre funge da contatto per il Garante per la protezione dei dati personali e per tutti gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti.


In quali casi è previsto, e da chi viene designato:

Il DPO viene designato sistematicamente dal titolare e dal responsabile del trattamento in tre occasioni:

  1. Quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (ad eccetto delle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni);
  2. Quando i trattamenti consistono e richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
  3. Quando il trattamento riguarda, su larga scala, dati sensibili o relativi a condanne penali e reati.

La InEVO, tramite i propri professionisti, si è già attivata per gestire il Regolamento (UE) 2016/679.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci inviando una e-mail a info@inevo.it o direttamente qui.


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