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SCHEDE DI SICUREZZA PRODOTTI CHIMICI: NOVITÀ A PARTIRE DAL 1° GIUGNO

Il Regolamento UE 830/2015 modifica il precedente regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Vediamo le novità introdotte.

Novità molto importanti dal 1° Giugno 2017 per quanto riguarda le schede dati di sicurezza dei prodotti chimici, che dovranno essere allineate a quanto riportato nel Regolamento UE 830 del 28 maggio 2015.

Il suddetto regolamento va a modificare quanto stabilito nel Regolamento CE 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).


Cosa stabilisce il Regolamento 830/2015:

Nell’ articolo 2 del suddetto Regolamento, si legge: “Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1° giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate, e non è necessario che siano conformi all'allegato del presente regolamento fino al 31 maggio 2017”.


Quindi, fino al 1° giugno 2017:

Come per le miscele, c’è stato un periodo di transizione tra il 1° dicembre 2010 e il 1° giugno 2015, dopo il quale le miscele furono classificate, etichettate ed imballate in conformità col regolamento CLP.  Il periodo di transizione dura sino al 1° giugno 2017. La ragione di ciò è che nel caso dei prodotti immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio secondo il DPD sono ancora utilizzabili fino al 1 giugno 2017.


Cosa succede dopo il 1° giugno 2017:

Dopo il 1 giugno 2017 non ci sarà alcun periodo di tolleranza. Le etichette dei prodotti non possono essere in alcun caso elaborate secondo il regolamento DPD, così come le schede di sicurezza non devono contenere alcuna classificazione secondo il regolamento DPD.

Si consiglia di prepararsi ad una transizione totale, valutare lo stock, richiamare i prodotti con etichette DPD, o richiedere le etichette modificate dai partner sul posto, entro la data limite di cui sopra.

È importante notare che il contenuto dell’etichetta deve essere identico a quello della scheda di dati di sicurezza. Il primo passo del processo di transizione è la conformità della scheda di dati di sicurezza alle leggi in vigore.


Per ulteriori informazioni, chiarimenti o supporto non esitate a contattarci all’indirizzo e-mail info@inevo.it.




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