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Gas fluorurati: nuovo regolamento di esecuzione

Il Regolamento di esecuzione UE 2017/1375 del 25 Luglio 2017 modifica parzialmente le informazioni da fornire per via telematica in materia di comunicazione delle quantità di gas fluorurati.

Il Regolamento Comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto serra prevede l’obbligo di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità di gas gestite nell’anno precedente da parte di determinate categorie di produttori, importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2017 della Commissione Europea del 25 luglio 2017, sono state modificate le informazioni da fornire esclusivamente per via telematica. 

Le nuove norme sui gas fluorurati entrano in vigore il 15 agosto 2017.

Il Regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.

Per verificare il rispetto dell’obbligo d’invio della comunicazione, prima di svolgere le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito web della comunicazione (https://bdr.eionet.europa.eu).

Nella Sezione 1 della comunicazione, riguardante i produttori di gas fluorurati, occorre adesso indicare anche i quantitativi di IdroFluoroCarburi (HFC) prodotti per essere impiegati quali materie prime nell’Unione, o per usi interni all’Unione, esonerati a norma del protocollo di Montreal.

Nella Sezione 2, riguardante invece gli importatori, a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese d’origine, salvo quando diversamente indicato. I dati richiesti sono inoltre completamente modificati, in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi: 1) importati nell’Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature, 2) HFC usati, riciclati o rigenerati, 3) HFC vergini importati per l’utilizzo come materia prima, 4) HFC vergini importati per usi esonerati dal protocollo di Montreal.

Nella Sezione 3, riguardante gli esportatori, analogamente alla Sezione 2 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese di destinazione, salvo quando diversamente indicato, e suddivisi per quantitativi così come alla Sezione 2. 

Nella Sezione 4, riguardante produttori e importatori, è stata modificata la formula per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio.

Nella Sezione 12, riguardante gli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento o pompe di calore caricate con HFC, viene specificato che i quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda i gas immessi dalla dogana in libera pratica nell’Unione.

È stata eliminata la Sezione 13, riguardante importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite specifiche autorizzazioni, questo perché con l’istituzione del registro elettronico tramite il Regolamento (UE) n.879/2016, queste informazioni sono già note.

Per ulteriori informazioni contattateci, i nostri professionisti sono a vostra disposizione.




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