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Nuova regola tecnica per contenitori e distributori di carburanti

Novità per gli autotrasportatori: un Decreto del Ministero dell’Interno detta una nuova regola tecnica di prevenzione incendi per contenitori e distributori di gasolio mobili.

fonte:InSic.it

Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017 arrivano importanti novità per gli autotrasportatori. Viene introdotta una nuova regola tecnica riguardante la prevenzione incendi per i contenitori ed i distributori mobili ad uso privato.

Il provvedimento riguarda tutti i contenitori e distributori mobili di capacità fino a 9 metri cubi, in pratica le cosiddette “cisternette” utilizzate dalle imprese di autotrasporto per caricare il gasolio necessario al rifornimento del proprio parco veicolare.

Il decreto non interessa invece gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Quali sono gli obiettivi della nuova regola tecnica:

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del decreto, i contenitori ed i distributori ai quali si fa riferimento vanno installati e gestiti di modo che sia garantito il raggiungimento degli obiettivi seguenti:

a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio; 

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; 

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto; 

d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente; 

e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017 ed è entrato in vigore il 5 Gennaio 2018.

A partire da questa data si considera abrogata la regola tecnica di prevenzione degli incendi contenuta nel Decreto Ministeriale del 12 settembre 2003 per “l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3 , in contenitori/distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto”.

Chi deve adeguarsi e chi è esentato dalla nuova regola:

Il Decreto all’art.4 prevede che la nuova regola si applichi ai contenitori di nuova installazione e a quelli esistenti, fatte salve per questi ultimi le esenzioni previste nelle lettere a), b), c), comma 2 dell’articolo stesso.

Sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla nuova regola i contenitori e distributori esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, che siano in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, o che abbiano presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151.

Tali contenitori/distributori potranno continuare ad essere adoperati fino alla scadenza del certificato di prevenzione esistente e l'adeguamento alle nuove norme dovrà essere effettuato solo in previsione di quella scadenza.




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