La Legge 132/2018 introduce importanti novità in materia di prevenzione che riguardano anche i cantieri pubblici e gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 03/12/2018 la Legge n.132/2018, legge di conversione del “Decreto Sicurezza”.
Tale legge introduce alcune novità che impattano anche sulla legislazione in materia di prevenzione che riguardano anche le gestione dei cantieri pubblici e degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti.
Monitoraggio cantieri di lavori pubblici
Le principali novità introdotte dalla Legge 132/2018 riguardano principalmente la comunicazione della notifica preliminare ed il controllo dei subappalti per le opere pubbliche.
Per quanto riguarda la notifica preliminare, è stato modificato l’art.99 comma 1 del D. Lgs 81/2008 al comma 1, introducendo l’obbligo di comunicazione anche al Prefetto:
“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare … omissis”
Per quanto riguarda i subappalti, la Legge 132/2018 ha inasprito le sanzioni per chi concede in subappalto opere pubbliche senza la debita autorizzazione, con pene che possono arrivare fino a 5 anni di reclusione.
Essa ha infatti introdotto una modifica all’art. 21, comma 1, delle legge n.646 del 13 settembre 1982:
“Art. 21 - Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. É data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. (omissis)”
Impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti
I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti hanno l’obbligo di predisporre un Piano di Emergenza interno con l’obbligo di trasmissione alla Prefettura del Comune entro 90 giorni.
Nello scopo del legislatore quindi, un impianto di gestione dei rifiuti viene, in parte, assimilato a un sito sottoposto a Legge “Seveso”, ovvero a rischio rilevante.
Scopo del piano di emergenza interno è quello di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
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