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Nuove Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue

Attraverso la delibera n.1045 del 28/12/2018 sono state approvate dalla Regione Abruzzo le nuove Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue.

La Regione Abruzzo ha approvato, attraverso la delibera n.1045 del 28/12/2018 (pubblicata sul BURA Spec. n. 47 del 20/03/2019), le nuove Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue. 


Cosa disciplinano le Linee Guida:

Esse disciplinano sia le funzioni, sia i procedimenti amministrativi d’interesse regionale, aventi con oggetto il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue che rientrano nelle tipologie seguenti:

  • Acque reflue domestiche;
  • Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche;
  • Acque reflue urbane;
  • Acque reflue industriali;
  • Acque emunte convogliate assimilabili ad acque reflue industriali;
  • Acque meteoriche di dilavamento (comprese le acque di lavaggio di aree esterne) derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. (così come definite agli artt. 74, 101 e 243 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 per scarichi di dette acque reflue nelle acque superficiali e, in casi specifici, su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi di quanto previsto nel citato decreto, nonché di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia).


Quali sono gli aspetti principali della normativa:

Tutti gli scarichi di acque reflue sopra elencati devono essere preventivamente autorizzati. 

La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Regione se lo scarico avviene nelle acque superficiali, su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo: la L.R. Abruzzo 32/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle province, in attuazione della L. 56/2014, attribuisce la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico alla Regione. Se invece lo scarico è in pubblica fognatura, l’autorizzazione va presentata all’Autorità d’Ambito.

L’autorizzazione viene rilasciata al titolare dell’attività oggetto dello scarico, ed è valida per 4 anni dal momento del rilascio, a meno che essa non rientri in un provvedimento unico, come ad esempio l’A.U.A.: in tal caso, la validità temporale è quella di tale autorizzazione.

Resta vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (salvo eccezioni previste). Gli scarichi devono essere normalmente convogliati in corpi idrici superficiali e in reti fognarie, oppure devono essere destinati al riutilizzo.

Il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico va richiesto di norma un anno prima della scadenza dell’autorizzazione.

I procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore saranno conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.




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