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Caratteristica di pericolo HP14: nuovi criteri di assegnazione

Il Regolamento UE 997/2017 ha stabilito i nuovi criteri di assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti. Quali conseguenze aspettarsi nella gestione?

Il 5 Luglio 2018 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento UE 997/2017, che stabilisce nuovi criteri riguardo l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti.

Il nuovo regolamento modifica l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE riguardo l’attribuzione della caratteristica di pericolo “ecotossico” (HP14) e si è reso necessario per uniformare la gestione di tali rifiuti a livello comunitario. 

L’allegato III era infatti già stato aggiornato mediante l’emanazione del Regolamento UE 1357/2014 , mancante però dei necessari riferimenti tecnici.

In Italia finora e caratteristiche di pericolo ai rifiuti si sono assegnate seguendo la Legge 125 del 6 Agosto 2015, secondo la quale la caratteristica HP14 si assegnava in base ai criteri ADR, classe 9 (materie ed oggetti pericolosi diversi).

Dopo un biennio di elaborati studi condotti a livello europeo si è arrivati ad emanare il Regolamento 997/2017, che fa chiarezza riguardo l’assegnazione di tale classe di pericolosità ed è applicabile da tutti gli Stati Membri.


Quali sono i rifiuti classificabili come HP14 (ecotossico) secondo il Regolamento UE 997/2017:

Alla classe di pericolosità HP14 vengono assegnati tutti quei rifiuti che costituiscono un rischio, immediato o differito, per uno qualsiasi dei comparti ambientali.

Nello specifico, il Regolamento UE 997/2018 prende in considerazione anche le sostanze considerate “ozono lesive” ed applica il concetto di valore soglia, finora applicabile solo ad altre classi di pericolo diverse dalla HP14.

Rientrano quindi nella classe di pericolo HP14, secondo quanto riportato nel nuovo regolamento, i rifiuti che presentino almeno una delle caratteristiche seguenti:

1. Contengono sostanze “ozono lesive”, ovvero sostanze che riducono lo strato di ozono indicate con codice di pericolosità H420 (come da Regolamento CE 1272/2008), in concentrazione uguale o superiore allo 0,1%;

2. Contengono sostanze che rientrano tra quelle che presentano una tossicità acuta per l’ambiente acquatico (codice di pericolosità H400, conformemente al Regolamento CE 1272/2008) se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %;

3. Contengono sostanze che rientrano tra quelle che presentano una tossicità cronica per l’ambiente acquatico con effetti a lungo termine (codici di pericolosità H410, H411 o H412, conformemente al Regolamento CE 1272/2008), se la somma delle concentrazioni è pari o superiore al 25%. In questo caso si applicano dei valori soglia differenti: per le sostanze classificate come H410 lo 0,1%, per quelle H411/H412 l’1%;

4. Contengono sostanze che rientrano tra quelle che presentano una tossicità cronica per l’ambiente acquatico con effetti nocivi a lungo termine (codici di pericolosità H410, H411, H412 o H413 conformemente al Regolamento CE 1272/2008), se la somma delle concentrazioni è pari o superiore al 25%. Anche in questo caso si applicano valori soglia differenti: per le sostanze classificate come H410 lo 0,1%, per quelle H411/H412/H413 l’1%.


Quali conseguenze aspettarsi dall’applicazione del Regolamento UE 997/2017 sulla classificazione dei rifiuti:

L’applicazione del nuovo regolamento porterà a un aumento dei rifiuti pericolosi classificati come HP14, e di conseguenza le aziende che producono o gestiscono rifiuti dovranno prestare una maggiore attenzione alla classificazione, alla gestione ed alla destinazione degli stessi.


I professionisti della INEVO offrono la loro consulenza in merito alla gestione dei rifiuti conformemente al nuovo regolamento.  Contattaci per saperne di più.





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