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Prevenzione incendi: approvata la bozza del nuovo testo sostitutivo del DM 10/03/1998

Approvata dai Vigili del Fuoco la bozza del decreto che aggiorna i criteri per la valutazione del rischio antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

I Vigili del Fuoco hanno approvato la bozza del decreto che dovrebbe aggiornare i criteri per la valutazione del rischio antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, decreto che andrà a sostituire integralmente il DM 10/03/1998.

La bozza è articolata similmente al DM 10/03/1998 con un decreto e 10 allegati. I contenuti sono sostanzialmente analoghi per quanto riguarda la valutazione del rischio incendio, l’individuazione delle misure di prevenzione, controllo e manutenzione, e la pianificazione delle emergenze.

La nuova norma si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli prevenzione incendi come da art. 46, comma 3, D.Lgs. 81/2008. Sempre il D.Lgs. 81/2008, all’art. 62, definisce i luoghi di lavoro come i “luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.”

Quali sono le principali novità:

La nuova bozza contiene disposizioni specifiche per i diversi luoghi di lavoro, che sono divisi in quattro gruppi denominati P1, P2, P3, P4, sulla base sia dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e sia della presenza di regole tecniche cogenti.

Per quanto riguarda la formazione degli addetti antincendio e gestione delle emergenze, viene confermato il sistema attuale introducendo la periodicità quinquennale dell'aggiornamento ed i programmi per l'aggiornamento. 

I soggetti formatori dei docenti ai corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio dovranno avere specifici requisiti culturali e formativi. Per i formatori viene introdotta un'abilitazione che si raggiungerà frequentando corsi tenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superando i relativi esami. La qualificazione dei docenti che hanno già operato come formatori in materia rimane comunque valida.

La redazione del piano di emergenza rimane obbligatoria per tutte quelle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e per i  luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori. Il piano di emergenza diventa però obbligatorio nei luoghi aperti al pubblico dove possono essere presenti contemporaneamente più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori. Per tali attività è previsto un piano di emergenza con contenuti semplificati, a meno che esse non rientrino tra le attività soggette ad autorizzazione antincendio elencate nel DPR 151/2011.

Il decreto prevede inoltre misure per la progettazione delle vie di esodo, per l'estinzione degli incendi e per l'individuazione dei sistemi di segnalazione e di allarme. Tali misure andranno applicate anche alle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e non dotate di specifica norma antincendio.

L’ipotesi fondamentale è che il rischio di incendio di un'attività non può essere ridotto a zero; e in condizioni ordinarie, l'incendio di un'attività si avvia da un solo punto di innesco. 

Sarà possibile utilizzare metodologie prestazionali per definire la strategia di prevenzione incendi e per progettare le vie di emergenza, nel caso le misure contenute nella versione definitiva del decreto non possano essere rispettate.

I professionisti della InEvo sono a disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo la nuova normativa.



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